Per le aziende vitivinicole è obbligatorio fornire la denuncia delle uve entro il 31 dicembre dell’anno in corso.
Le aziende BIO devono fornire relativa certificazione entro il 31 dicembre dell’anno in corso.
Dal PFVP 2012/2015
Qualora l’imprenditore agricolo abbia subito un danno alle proprie colture, pur avendo adottato le eventuali misure di prevenzione dei danni, è previsto il risarcimento del danno a carico del soggetto competente.
Sono oggetto di risarcimento esclusivamente le produzioni agricole in campo e le opere approntate su terreni agricoli.
Per quanto riguarda le produzioni agricole, sono ammesse a contributo per il risarcimento:
1) colture erbacee;
2) colture arboree;
3) rimboschimenti fino a tre anni dall’impianto;
4) boschi cedui nei tre a nni successivi al taglio;
5) colture vivaistiche.
Sono considerate opere approntate sui terreni agricoli quelle funzionali all’esercizio dell’attività agricola stessa, in particolare:
1) le serre e le serre/tunnel;
2) opere realizzate a sostegno de i filari nelle colture arboree;
3) opere per la regimazione delle acque.
Non sono comunque ammessi a risarcimento, se condo queste modalità procedurali, i danni che si sono verificati:
1) nei fondi chiusi o nei terreni sottratti alla gestione programmata della caccia ai sensi dell’articolo 25 della LR 3/1994,
2) nei fondi comunque recintati in modo da impe dire il libero passaggio di animali o persone,
3) su superfici interessate da istituti o aziende private che abbiano tra le finalità la tutela, la produzione faunistica o l’attività venatoria.
Non sono inoltre ammessi a risarcimento:
1) i danni richiesti non in tempo utile per la verifica in campo del danno da parte dei tecnici incaricati;
2) i danni alle colture che al momento del sopralluogo siano già state raccolte o comunque manomesse;
3) i danni alle colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del danneggiamento;
4) i danni richiesti oltre il normale periodo di maturazione e il normale periodo di raccolta, in relazione all’annata, all’area geografica e alla tipicità della produzione;
5) gli impianti di essenze arboree attuati con i contributi comunitari ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di prevenzione, qualora ammessa dalla normativa comunitaria;
6) i danni provocati da piccioni di città o da altri animali domestici;
7) i danni alle colture spontanee ottenute in assenza di operazioni agronomiche;
8) i danni di importo complessivo inferiore a Euro 100.